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Referendum sulla giustizia: tre questioni da capire davvero

di Leonardo Gambirasio
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referendum separazione delle carriere

Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo arriva in un clima di forte polarizzazione. Il dibattito pubblico si muove spesso tra slogan e contrapposizioni ideologiche: da un lato, la riforma viene descritta come un intervento volto a “colpire i giudici comunisti”; dall’altro, si evocano rischi per l’equilibrio tra i poteri dello Stato e per l’indipendenza della magistratura.

Argomentazioni efficaci sul piano mediatico, ma che raramente aiutano a comprendere cosa cambierebbe davvero nel funzionamento della giustizia.

Referendum

Questo articolo prova a spostare il fuoco della discussione. L’obiettivo è più semplice e forse più utile: entrare nel merito della riforma, analizzarne i contenuti e valutarne le conseguenze concrete. Senza slogan, senza etichette, ma attraverso un esame delle modifiche proposte e dei loro effetti sul sistema giudiziario.

Si tratta, naturalmente, di una lettura possibile tra le molte che accompagnano ogni riforma istituzionale. Nel diritto, come nella politica, interpretazioni e sensibilità divergenti sono inevitabili. Il confronto non solo è legittimo, ma necessario. Proprio per questo, però, sarebbe auspicabile che il dibattito si concentrasse sugli effetti reali delle norme, più che su scenari ipotetici spesso evocati in modo astratto.

Non di rado, infatti, alcune critiche sembrano riflettere soprattutto un giudizio politico sull’operato del governo – pienamente legittimo – piuttosto che un’analisi puntuale delle modifiche istituzionali in discussione.

Al di là delle letture contrapposte, la riforma può essere ricondotta a tre nodi centrali: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il sorteggio come criterio di selezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e l’istituzione di un nuovo organo disciplinare per i magistrati, la cosiddetta Alta Corte.

Temi tecnici, ma decisivi per capire come si ridefiniscono gli equilibri della giustizia in una democrazia liberale.

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1. La separazione delle carriere: una questione di coerenza del
sistema

La prima domanda da cui partire è molto semplice: oggi in Italia giudici e pubblici ministeri hanno davvero carriere separate?

Per rispondere bisogna tornare a una riforma fondamentale della giustizia italiana, quella del 1989. In quell’anno il nostro ordinamento ha compiuto una trasformazione profonda del processo penale, passando da un modello di tipo inquisitorio – tipico dei sistemi autoritari e codificato nel codice Rocco del 1930 – a un modello accusatorio, introdotto con il cosiddetto Codice Vassalli.

Il modello accusatorio si fonda su un principio molto chiaro: il processo è un confronto tra parti davanti a un giudice terzo. Il pubblico ministero sostiene l’accusa, la difesa tutela l’imputato e il giudice decide.

Questo principio è stato poi rafforzato nel 1999 con la riforma dell’articolo 111 della Costituzione, che ha inserito esplicitamente nel testo costituzionale il principio del giusto processo. Tra i pilastri di questo modello c’è la terzietà del giudice, che deve essere equidistante da tutte le parti del processo. Eppure, a più di trent’anni da quella riforma, esiste ancora un elemento di evidente incoerenza nel sistema.

Giudici e pubblici ministeri appartengono infatti allo stesso ordine giudiziario: entrano in magistratura attraverso lo stesso concorso, fanno parte dello stesso corpo professionale e hanno la carriera “governata” dallo stesso organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte per limitare il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti. Oggi si tratta di un fenomeno residuale: secondo i dati più recenti, interessa meno dell’1% dei magistrati nell’arco dell’intera carriera, attestandosi intorno allo 0,8–0,9%.

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Un dato spesso richiamato per sostenere che, di fatto, la separazione esista già. Ma è un’interpretazione fuorviante. Quei numeri dimostrano piuttosto il contrario: le funzioni sono state progressivamente distinte, mentre le carriere restano formalmente unitarie.

Ed è proprio in questo scarto che si colloca il nodo della riforma.

Separare le funzioni significa evitare che lo stesso magistrato svolga ruoli diversi nel processo. Separare le carriere significa invece intervenire sull’organizzazione dell’ordine giudiziario e sui meccanismi che regolano progressioni, nomine e trasferimenti.

Oggi giudici e pubblici ministeri restano colleghi, appartenenti allo stesso ordine, e continuano a essere governati dallo stesso organo.

Questa commistione emerge anche in sedi meno visibili al grande pubblico ma molto rilevanti, come i consigli giudiziari. Si tratta degli organi territoriali che esprimono valutazioni sulle carriere dei magistrati. In questi organismi siedono sia magistrati giudicanti sia pubblici ministeri.

Non si tratta di mettere in dubbio la correttezza dei singoli, ma è evidente che il sistema mantiene una struttura unitaria anche nei momenti in cui si valutano percorsi professionali che dovrebbero essere distinti e si apre alla possibilità di favoritismi o sistemi clientelari.

In un sistema liberale, invece, il giudice deve essere percepito come realmente terzo rispetto a tutte le parti del processo, compresa l’accusa.

La separazione delle carriere si inserisce proprio in questa logica. Non è una messa in discussione dell’indipendenza della magistratura, ma un tentativo di rendere l’organizzazione del sistema più coerente con il modello accusatorio ormai pienamente affermato nella nostra Costituzione.

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2. Il sorteggio e la politica delle correnti

Il secondo punto riguarda il sorteggio come meccanismo di selezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Negli ultimi anni il funzionamento del CSM è stato profondamente segnato dal peso delle correnti della magistratura.

Le correnti nascono storicamente come luoghi di confronto culturale. Ma nel tempo si sono trasformate in vere e proprie strutture organizzate, capaci di incidere in modo significativo sulle nomine e sulle progressioni di carriera.

Il risultato è che il CSM, almeno nella percezione pubblica ma non solo, appare sempre più come un luogo di equilibrio tra gruppi organizzati. In molti casi queste correnti si dispongono lungo linee che ricordano in modo sorprendente il bipolarismo politico del Paese.

Referendum - Correnti del CSM
Correnti all’interno del CSM (Foto: Wikipedia)

Ed è qui che emerge un punto spesso rimosso nel dibattito: la magistratura oggi non è “fuori dalla politica” in senso assoluto, ma è attraversata da una propria forma di politica interna, quella delle correnti.

Non a caso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già nel suo discorso di insediamento a febbraio 2022, richiamò la necessità di superare logiche di appartenenza che, per dettato costituzionale, dovrebbero restare estranee all’organo giudiziario.

Il punto è semplice: il magistrato non è un rappresentante politico. Non rappresenta elettori e non difende interessi di parte. È un tecnico del diritto chiamato ad applicare la legge.

Eppure, in un sistema fortemente influenzato dalle correnti, il rischio è che l’accesso agli organi di autogoverno sia condizionato anche da dinamiche di appartenenza.

È in questo contesto che si inserisce la proposta del sorteggio. Il meccanismo è semplice: si individua una platea di magistrati con i requisiti necessari e, tra questi, si procede al sorteggio.

Questo significa che chi entra nel CSM non deve la propria nomina a una corrente, a un gruppo o a un sistema di consenso interno. Ed è qui il punto centrale: quale maggiore garanzia di indipendenza per un magistrato se non quella di non dovere la propria posizione a nessuno?

Il sorteggio non elimina ogni problema, ma introduce un elemento di rottura rispetto alle logiche correntizie. Soprattutto, ribalta una narrazione spesso semplificata: non è vero che la riforma introduce la politica nella magistratura. Piuttosto, tenta di ridurre il peso di una politica già esistente, quella interna alle correnti.

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3. L’Alta Corte Disciplinare

Il terzo punto riguarda la creazione di un organo specifico per la funzione disciplinare: l’Alta Corte disciplinare.

Si tratta di un organo chiamato a giudicare esclusivamente le responsabilità disciplinari dei magistrati, separando quindi questa funzione da quella di governo delle carriere oggi esercitata dal CSM.

I dati mostrano che il sistema attuale presenta margini di opacità: a fronte di numerosi esposti presentati ogni anno alla Procura generale della Corte di Cassazione, solo una minima parte arriva a una decisione disciplinare, mentre la stragrande maggioranza viene archiviata nelle fasi preliminari, senza un effettivo vaglio pubblico.

La riforma interviene proprio su questo punto, prevedendo un organo dedicato, con una composizione che richiama quella di altri organi di garanzia del nostro ordinamento.

L’Alta Corte sarà infatti composta da membri togati e laici; questi ultimi, che sono professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno venti anni (15 per il CSM), sono in parte nominati dal Parlamento e in parte dal Presidente della Repubblica, secondo un meccanismo che richiama, per logica di equilibrio, quello della Corte costituzionale. Questo significa che nel concreto i laici saranno eletti dal Parlamento in Seduta Comune, com’è consuetudine costituzionale con una maggioranza dei 3/5, che include quindi un accordo tra maggioranza e opposizione.

Questa maggioranza dei 3/5 è la stessa che oggi elegge i membri laici del CSM. Sostenere che ciò comporti una “politicizzazione” del sistema significa non cogliere la natura di questi meccanismi di garanzia, che servono proprio a bilanciare poteri diversi all’interno dell’ordinamento.

L’obiettivo della riforma è quindi quello di rafforzare imparzialità, trasparenza e credibilità del sistema disciplinare.

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Il referendum non è un sondaggio sul governo

Indipendentemente da come ciascuno deciderà di votare, una cosa dovrebbe restare chiara. I referendum costituzionali non sono sondaggi sul governo in carica. Trasformarli in strumenti di lotta politica significa indebolire uno degli istituti più importanti della democrazia costituzionale.

La Costituzione affida ai cittadini un compito molto più alto: decidere sulle regole fondamentali del nostro ordinamento.

Naturalmente ognuno è libero di votare come ritiene opportuno. Ma sarebbe auspicabile farlo valutando il merito delle riforme e non la simpatia o l’antipatia verso il governo che le propone. Se il referendum confermerà la riforma, quella riforma non sarà la riforma di un governo.

Sarà la riforma del popolo italiano, sovrano nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ed è con questo spirito istituzionale che sarebbe opportuno affrontare il voto di marzo. Perché le riforme costituzionali non appartengono ai governi.

Appartengono a tutti noi.

P.S.: l’articolo ha il solo scopo informativo, cerca di essere fruibile per un pubblico non tecnico della materia. Sono consapevole che il grado di dettaglio non è quello di un articolo giuridico. Per qualsiasi precisazione, dubbio o curiosità resto disponibile alla mail leogambi.u@gmail.com o sul mio profilo IG leo_gambirasio

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